L’islam sul sito della provincia di Ravenna

“I diritti del fanciullo e dell’Islam”
Risposta da Regione all’interrogazione di Bazzoni

Gianguido Bazzoni

“Ho ricevuto in data 9 settembre 2011 la risposta della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Simonetta Saliera alla mia interrogazione in merito alla presenza sul server di proprietà della Provincia di Ravenna Racine, del sito dell’islamoteca, dove nella sezione dedicata a “i diritti del fanciullo e dell’Islam” si legge, alla pagina 3 di 5, che: – L’Islam garantisce a tutti il diritto alla giustizia, ad un processo equo, alla protezione dall’abuso del potere, alla protezione dalla tortura.
In relazione a quanto sopra: – ogni persona ha diritto:

1) di essere trattata solo ed esclusivamente in conformità alle norme della Sciarì’ah;…
4) di disobbedire a qualsiasi ordine contrario alla Sciarì’ah da chiunque esso sia dato;
7) di non vedersi inflitta nessuna condanna superiore a quella prevista dalla Legge e se non attraverso prove irrefutabili della sua colpevolezza…

Continua il Consigliere regionale Bazzoni: “decisamente non speravo che la Vicepresidente segnalasse la questione alla Provincia di Ravenna o alle autorità competenti, ma è impensabile che io possa accettare una lezioncina farisaica sull’integrazione buonista ed anche un’interpretazione ed un giudizio su di un articolo del codice penale che ritengo del tutto personale o addirittura sull’esegesi corretta del testo in questione.

In merito all’art 415 del codice penale prevede ipotesi di reato di pericolo e si riferisce a comportamenti, che anche se in sè non costituiscono reato, che, quando pubblicamente (nel caso di specie con il mezzo del web) istigano alla violazione di leggi, dell’ordine pubblico, sono pregiudizievoli alla garanzia di una pubblica tranquillità e sicurezza. Sono altresì considerate leggi di ordine pubblico quelle norme giuridiche alle quali non è riconosciuta alla volontà dei singoli alcuna potestà derogatoria o dispositiva ( trattato di diritto penale- parte speciale vol. 3 – di A Cadoppi-M.Papa – A. Manna).

Se la Cassazione è intervenuta ad esempio ( Cass pen sentenza del 7/11/1967) ritenendo condotta penalmente rilevante ex art 415 c p la propaganda astensionistica del diritto di voto imposto con leggi elettorali, come si fa a dire che non ci sono gli estremi di condotte antigiuridiche quando con quello scritto si incita a disobbedire a qualsiasi ordine contrario alla Sciari’ah, da chiunque esso sia dato ( punto 4 dello scritto)?”