Equitalia? Equidistante dalle aziende

Equitalia

Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche

La situazione delle aziende in Italia è drammatica: la girandola di aziende che portano i libri contabili in tribunale trascina con sé migliaia di altre aziende, che già devono fare i conti con scadenze, adempimenti, ordini in calo eccetera.

Gli effetti della crisi sono destinati quindi a moltiplicarsi in modo esponenziale determinando:

1) l’allungamento dei tempi di incasso;

2) il blocco della produzione;

3) l’inutilizzo delle linee di credito bancarie costituite essenzialmente dai castelletti bancari (sconti sulle fatture e sulle ricevute bancarie);

4) il rallentamento dei pagamenti di dipendenti e di fornitori;

5) l’irrigidimento degli istituti bancari con ampliamento delle richieste di garanzie al fine del mantenimento delle linee di credito in essere;

6) l’inevitabile sospensione (dapprima temporanea e poi cronica) dei pagamenti di tributi, contributi, ritenute e imposta sul valore aggiunto (IVA).

Una realtà, quest’ultima, che deve preoccupare il legislatore, specie in un periodo così delicato come quello che stiamo attraversando in questi anni, non solo per gli effetti sulle casse statali (erariali e previdenziali), ma anche per le conseguenze sul « sistema impresa », proprio in conseguenza delle attività di recupero del credito.

L’attuale sistema sanzionatorio prevede, infatti, in caso di omissione dei versamenti, l’addebito di sanzioni e di interessi che possono raggiungere importi insostenibili, calcolati sulla base degli im-porti omessi, con aggravio dei compensi per la riscossione.

Con la notifica delle cartelle esattoriali (il cui debito aumenta esponenzialmente), scattano le azioni cautelative ed esecutive del concessionario (società Equitalia Spa) che determinano necessariamente la chiusura in tronco dell’azienda, secondo la seguente scaletta:

1) pignoramento immobiliare (qualora l’azienda sia proprietaria di beni immobili) e iscrizione di ipoteca esattoriale con la fissazione a breve di vendita all’asta a prezzi irrisori e privi di fondamento (non è effettuata infatti una valutazione da parte di periti o di esperti nominati dal tribunale);

2) pignoramento mobiliare con la vendita di tutte le attrezzature entro qualche settimana a prezzi determinati da funzionari della società Equitalia Spa, spesso lontani dal reale valore dei beni;

3) in caso di pignoramento insufficiente (la maggior parte dei casi), avvio immediato dell’istanza di fallimento;

4) blocco di tutti i conti correnti intestati alla ditta e notifica di pignoramenti di crediti presso terzi con contestuale distruzione dell’immagine aziendale.

E ci si interroga, peraltro, se tale operato sia effettuato sempre nei termini di legge (accesso ai libri sociali, prelevamento di copia dei documenti fiscali e delle situazioni patrimoniali, avvio a tappeto di pignoramenti presso terzi senza averne accertato l’esigibilità), così come disposto dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, in merito ai cosiddetti « accertamenti patrimoniali ».

L’alternativa proposta dal concessionario per la rateizzazione non è di aiuto, visti gli importi, comunque elevati per l’aggravio di sanzioni e di interessi, e l’impossibilità per un imprenditore di accedere alle linee di credito per corrispondere le prime rate (molto alte) o le fideiussioni a garanzia del pagamento.

È evidente che un imprenditore aggredito in tal modo e per importi aumentati esponenzialmente, per effetto delle sanzioni, non possa far altro che portare i libri contabili in tribunale con conseguenze catastrofiche in termini di:

a) cessazione dell’attività di produzione (commesse non ultimate);

b) licenziamento dei dipendenti;

c) blocco dei pagamenti a banche e a fornitori;

d) perdita delle competenze e del know how;

e) azzeramento del valore degli asset aziendali;

f) avvio di procedure concorsuali dispendiose e di nessun vantaggio per i

creditori, compresi il fisco e l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

g) avvio della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti (ora accessibile anche a imprese di minori dimensioni) il cui costo (12-18 mesi) risulterebbe integralmente a carico degli enti previdenziali e assistenziali.

A ciò si aggiungano lo smarrimento e la disperazione di un imprenditore che necessariamente si riversano sulla sua famiglia, minandone irreversibilmente gli equilibri.

La recente introduzione di strumenti quali la transazione fiscale e previdenziale di cui all’articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 ha posto già una base per lo studio di soluzioni alternative per prevenire il fallimento e per contenere gli effetti di una crisi devastante. Si tratta, in ogni caso, di percorsi complessi e a volte non perseguibili, stante la necessità di coinvolgere tutta la massa dei creditori.

Altre opportunità sono state previste per il comparto agricolo e per i giornalisti.

Occorre, quindi, individuare e proporre eccezionalmente uno strumento più flessibile di risoluzione del carico pendente, in primis proprio a vantaggio delle stesse casse erariali e previdenziali, che consenta alle aziende di ridimensionare il carico fiscale e previdenziale al capitale, con la contestuale riduzione delle sanzioni per omessi versamenti (non si tratta di evasori ma di aziende che non hanno potuto adempiere alle proprie obbligazioni per difficoltà finanziarie ed economiche legate alla congiuntura economica) e con la possibilità di spalmare il debito in più annualità, oltre al ridimensionamento delle azioni esecutive della società Equitalia Spa, ristabilendo così l’equità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum).

Con riguardo alle azioni della società Equitalia Spa, occorre prevedere eccezionalmente un ridimensionamento dei suoi poteri, a vantaggio del bene comune e in linea con il diritto di difesa del cittadino (l’espropriazione dei beni esiste solo per pubblica utilità).

Per risolvere questa grande problema è stata presentata una proposta di legge,  basata (in via del tutto eccezionale) sulla definizione di una procedura di « rottamazione» (e non di condono) dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali nei seguenti termini:

1) pagamento del capitale (INPS, tributi, IVA eccetera) in forma dilazionata

(36 mesi); 2) addebito di sanzioni in misura massima pari al 10 per cento;

3) addebito degli interessi legali dalla data dell’omesso versamento;

4) azzeramento degli interessi di mora;

5) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte della società

Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla rottamazione.

Nel caso di imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile purché l’impresa prosegua per almeno un triennio l’attività aziendale e mantenga nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data dell’adesione.

Ciò consentirebbe non solo il rapido incasso dei crediti erariali e previdenziali in linea capitale, altrimenti in serio pericolo di riscossione (per le conseguenze esposte), ma anche, per le imprese, il recupero della continuità aziendale (mantenimento dell’occupazione, dello status di contribuente, riduzione dei costi a carico degli enti previdenziali) al fine di poter arginare gli effetti di una crisi devastante e preoccupante per il futuro dell’Italia che lavora.

QUESTA LA PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLLEDRI, REGUZZONI, STUCCHI, PIONATI

– ART. 1.

(Definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell’Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2012, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riscossione, è prevista per le persone giuridiche e per le persone fisiche una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti con le

seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;

b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;

c) azzeramento degli interessi di mora;

d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell’omesso versamento;

e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l’attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.