Corte costituzionale: sì alle nozze anche per i clandestini

La consulta si esprime sul matrimonio con i clandestini

Essere immigrato o immigrata irregolare non sarebbe di per se’ un ostacolo al matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana: lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando la parziale illegittimita’ dell’articolo 116, primo comma, del codice civile.

Tale norma, frutto della modifica legislativa del 2009, finalizzata ad evitare i cosiddetti matrimoni di comodo pone, tra i requisiti richiesti per contrarre le nozze, il possesso di un documento che attesti la regolarità del permesso di soggiorno in Italia.

La questione sulla legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Catania, al quale si sono rivolti un’ italiana e un marocchino. I due hanno chiesto ai giudici di pronunciarsi sul rifiuto dell’ufficiale di Stato civile di celebrare il loro matrimonio alla luce della norma del codice civile.

E il tribunale ha sollevato la questione di legittimità della previsione legislativa davanti alla Consulta che ha bocciato l’articolo 116 proprio nella parte in cui impone l’esistenza del permesso di soggiorno come condizione indispensabile alla celebrazione delle nozze.

Secondo la Consulta infatti, oltre che ad evitare i matrimoni di comodo, afferma che la “condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi poiché la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in un danno del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che intende esercitare tale diritto “.